PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dei corsi di specializzazione in infortunologia).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione dei corsi di specializzazione in infortunologia presso le facoltà di giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia, psicologia e pedagogia, fatta salva l'autonomia organizzativa degli atenei.
      2. Ai corsi di cui al comma 1 possono partecipare i possessori del diploma di scuola secondaria di secondo grado e i possessori del diploma di laurea.
      3. Il 30 per cento dei posti per i corsi di cui al comma 1 è riservato al personale dipendente dalle compagnie di assicurazione con sede o rappresentanza in Italia.

Art. 2.
(Durata dei corsi e insegnamenti).

      1. I corsi di cui all'articolo 1, della durata di due anni accademici, comprendono almeno dodici delle seguenti materie, secondo i programmi stabiliti dai direttori dei corsi stessi:

          a) materie giuridiche:

              1) elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059 del codice civile;

              2) nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione;

              3) elementi di procedura civile;

 

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              4) elementi di diritto e procedura penale;

          b) materie mediche:

              1) elementi di anatomia umana;

              2) elementi di traumatologia e di pronto soccorso;

              3) elementi di medicina legale e delle assicurazioni;

          c) materie tecniche:

              1) tecnica dei rilievi;

              2) elementi di dinamica e di cinematica;

              3) elementi di meccanica elementare;

              4) elementi di informatica;

          d) materie socio-psico-pedagogiche:

              1) elementi di sociologia generale;

              2) elementi di psicologia generale;

              3) elementi di psicologia della transazione;

              4) elementi di psicologia dell'infortunio;

              5) elementi di scienza e di tecnica della comunicazione.

Art. 3.
(Validità del diploma di specializzazione).

      1. Il diploma di specializzazione in infortunologia costituisce titolo per l'iscrizione al ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica e per il conseguente esercizio professionale e la titolarità di studi di consulenza infortunistica di cui agli articoli 4 e 5.

 

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Art. 4.
(Istituzione del ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica).

      1. Presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica, di seguito denominato «ruolo».
      2. L'ISVAP cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle circoscrizioni giudiziarie.
      3. Per ciascun iscritto al ruolo sono indicati il cognome, il nome e la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la partita IVA, la data di iscrizione al ruolo e il relativo numero, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territoriale competente presso il quale gli iscritti possono eventualmente svolgere le funzioni di consulenti del giudice.
      4. Le persone iscritte al ruolo, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi, devono usare esclusivamente le dizioni «studio di infortunistica stradale» e «consulente di infortunistica stradale».
      5. Ai fini del comma 4 è vietato l'uso del termine «legale», ancorché l'iscritto al ruolo sia associato a un professionista iscritto all'albo degli avvocati.

Art. 5.
(Iscrizione al ruolo).

      1. Al ruolo sono iscritti i consulenti di infortunistica che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
      2. L'iscrizione al ruolo è disposta dall'ISVAP con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6.
      3. Al ruolo si può accedere previo espletamento di prove di ammissione,

 

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scritta e orale, volte ad accertare il possesso delle conoscenze di base idonee all'esercizio dell'attività di consulenti di infortunistica. Il programma delle prove scritte e orali è determinato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione al ruolo).

      1. Ha diritto di essere iscritto al ruolo chiunque è in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o straniero residente nel territorio della Repubblica, a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

          b) avere il godimento dei diritti civili;

          c) non avere riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale è comminata la reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

          d) essere fornito di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea;

          e) avere superato una prova di idoneità mediante esame scritto e orale vertente sulle materie indicate nel decreto di cui al comma 3 o avere esercitato, in qualità di titolare di uno studio di infortunistica, da almeno dieci anni, l'attività di

 

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consulente di infortunistica con struttura di almeno cinque dipendenti.

      2. Non possono esercitare l'attività di cui alla presente legge gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività gli agenti e i mediatori di assicurazione e tutti coloro che hanno rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.
      3. Le modalità della domanda di iscrizione al ruolo, le materie ed i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami, sono disciplinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare in sede di prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
      4. Alla domanda di iscrizione al ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di 168 euro ai sensi dell'articolo 22, numero 4, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.
      5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo).

      1. Hanno diritto a percepire compensi per le attività di assistenza finalizzata all'accertamento e alla stima dei danni derivanti da fatto illecito o da responsabilità contrattuale solo i soggetti iscritti al ruolo o iscritti ad albi professionali.

 

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Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. I cittadini italiani e degli Stati membri dall'Unione europea che alla data di entrata in vigore della presente legge documentano il possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 6 e di aver esercitato in Italia quale principale fonte di reddito l'attività su delega diretta dei danneggiati o presso un professionista per conto di quest'ultimo nel decennio precedente, possono richiedere l'iscrizione al ruolo con esonero dalla prova di idoneità di cui al citato articolo 6, comma 3.
      2. La domanda per l'iscrizione ai sensi del comma 1 deve essere presentata all'ISVAP entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere i seguenti dati:

          a) cognome e nome;

          b) luogo e data di nascita;

          c) cittadinanza;

          d) residenza;

          e) codice fiscale e partita IVA;

          f) godimento dei diritti civili;

          g) indirizzo della sede operativa;

          h) certificazione relativa a condanne e a carichi pendenti;

          i) certificazione fiscale degli ultimi dieci anni o del professionista presso cui si è prestata l'attività nel decennio precedente con sottoscrizione autentica del medesimo professionista.

Art. 9.
(Disposizioni finali).

      1. L'articolo 4 della presente legge si applica decorsi centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
      2. In caso di violazione del comma 5 dell'articolo 4 si applicano le disposizioni sull'esercizio abusivo della professione legale di cui all'articolo 348 del codice penale.